Art. 2.
(Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori).

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», è istituita la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, di seguito denominata «Commissione», che svolge le funzioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche ai sensi dell'articolo 3, comma 9.
      2. La Commissione, articolata in tre sezioni, è costituita da ventisette componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Tre componenti, con funzioni di presidente di

 

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sezione, sono designati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, sei componenti sono designati dal Ministro, tre sono designati dal Ministro delle comunicazioni, tre dal Ministro delle politiche per la famiglia, tre dal Ministro della solidarietà sociale, tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori, tra persone di riconosciuta professionalità, che si siano distinte in attività rivolte all'affermazione della dignità della persona, e in particolare alla tutela dei minori. In ogni caso, almeno un componente per sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia esperti di problemi dell'età evolutiva.
      3. La Commissione dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
      4. La Commissione provvede, tra l'altro, a raccogliere e a dare idonea pubblicità alle segnalazioni a essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.